L’intervento regionale in materia di gestione dei rifiuti: obblighi e limiti
Nota a sentenze TAR Lombardia n. 522 del 17 marzo 2016 e TAR Lazio n. 2902 del 7 marzo 2016.
Con la sentenza TAR Lombardia n. 522 del 17 marzo 2016 è stata annullata la deliberazione della Giunta della Regione Lombardia 7 ottobre 2014 n. X/2461 di approvazione delle Linee guida per la progettazione e gestione sostenibile delle discariche in quanto emanate in violazione della competenza legislativa esclusiva dello Stato in materia ambientale. Le linee guida impugnate, stabilivano “i requisiti tecnici minimi ai quali si deve adeguare, in Lombardia, la progettazione, l’autorizzazione, la realizzazione, la gestione operativa e post-operativa delle discariche”, nel tentativo di integrare le – ormai datate – previsioni del d.lgs. 36/2003 e fornire su base regionale criteri uniformi cui le Autorità procedenti potessero adeguarsi.
Rileva il TAR, innanzitutto, che la regolamentazione dell’attività di progettazione e gestione delle discariche – ed in generale la gestione dei rifiuti – rientra nella materia “tutela dell’ambiente e dell’ecosistema” riservata, ai sensi dell’art. 117 co. 2, alla legislazione esclusiva dello Stato.
In questi termini, il TAR ritiene che le linee guida non costituiscano né esercizio della potestà delle Regioni di stabilire livelli di tutela più elevati di quelli stabiliti dalla normativa statale (in applicazione dell’art. 117 Cost., come interpretato dalla giurisprudenza costituzionale) né che possano considerarsi espressione della previsione di cui all’art. 196 T.U. Ambiente, il quale rimette alle Regioni soltanto la determinazione dei criteri per l’individuazione dei luoghi od impianti idonei allo smaltimento e la determinazione di disposizioni speciali per rifiuti di tipo particolare (comma 1 lett. o)).
Sulla scorta di precedente giurisprudenza costituzionale, il TAR ritiene pertanto che le Regioni possano incidere sulla disciplina ambientale unicamente al fine di raggiungere obiettivi rientranti tra le loro competenze in materia di tutela della salute, di governo del territorio, di valorizzazione dei beni ambientali, nel rispetto della normativa statale. Nel caso di specie, ed anche alla luce del citato art. 196 T.U.A., il TAR Lombardia ritiene che le linee guida regionali non rientrino in tali limiti.
Va notato che la sentenza non affronta direttamente, in quanto “assorbito” da altri motivi di ricorso, il tema del rapporto tra le linee guida ed il d.lgs. 36/2003, la cui violazione era pure stata dedotta in giudizio, e non si esprime dunque specificamente sulla conformità – o meno – delle disposizioni delle linee guida regionali rispetto alla normativa fondamentale in materia di discarica (elemento la cui trattazione, al di là delle valutazioni – per certi versi estremamente rigorose – di carattere generale sull’incompetenza regionale, avrebbe presumibilmente meritato rilievo).
Sempre sul tema dell’intervento regionale in materia di gestione dei rifiuti, ma con diversa impostazione e diversi obiettivi, si pone la sentenza del TAR Lazio n. 2902 del 7 marzo 2016.
In tale decisione il Tribunale afferma che alla luce degli artt. 182 bis, 196, 199 del d.lgs. 152/2006, nonché dell’art. 26 comma 1 della Direttiva 1008/98/Ce (in tal senso si è pronunciata anche la Corte di Giustizia, C- 297/08 del 4 marzo 2010) è compito delle Regioni, e non dello Stato, individuare una rete integrata ed adeguata di impianti di smaltimento. Conseguentemente, il TAR ha dunque ordinato alla Regione Lazio tale individuazione nel termine di 6 mesi.
Nella sentenza viene dunque individuato un vero e proprio obbligo posto dalla legge direttamente in capo alle Regioni, la cui violazione può comportare per il privato condizioni non eque e potenzialmente discriminatorie. Nell’ambito della decisione, il TAR annulla anche il provvedimento con cui la Regione aveva vietato in termini generali di smaltire fuori Regione i rifiuti derivanti dal trattamento meccanico-biologico degli RSU, senza previamente valutare gli effetti del trattamento sulle proprietà del rifiuto al fine di poterlo classificare come speciale, con i conseguenti effetti in termini di gestione e circolazione.