22.06.2016

Il Consiglio di Stato con ordinanza cautelare sospende gli effetti delle decisioni del TAR Lombardia sul “fattore di pressione” per gli impianti di smaltimento rifiuti

Nota a ordinanza del 22 aprile 2016 n. 1435, Consiglio di Stato, sez. IV.

Con la sentenza del 15 gennaio 2016 n. 108 il TAR Lombardia aveva dichiarato l’illegittimità della previsione di un “fattore di pressione per le discariche” contenuta nel “Programma Regionale di Gestione dei Rifiuti” della Regione Lombardia. Tale “fattore di pressione” individuava uno specifico limite (espresso in m3 di rifiuti smaltiti per km2 di territorio) alla realizzazione di impianti di smaltimento rifiuti sul territorio regionale. In particolare, la decisione seguiva l’impugnazione, da parte del gestore di una discarica, del provvedimento di rigetto di un’istanza di modifica sostanziale volta all’ampliamento della discarica stessa, rigetto motivato proprio sulla base dell’esistenza del “fattore di pressione”. Il TAR Lombardia, con sentenza 108/2016, aveva annullato tale provvedimento di diniego, rendendo così possibile l’ampliamento della discarica in questione. Avverso la sentenza ha però proposto appello la Regione Lombardia la quale ha chiesto, in via cautelare, la sospensione dell’esecutività della sentenza di primo grado.
Con Ordinanza n. 1435 del 22 aprile 2016 il Consiglio di Stato, in accoglimento della richiesta della Regione Lombardia, ha sospeso l’esecutività della sentenza di annullamento del provvedimento di rigetto. In particolare il Consiglio di Stato ha rilevato come, sotto il profilo del fumus boni juris, l’appello cautelare presentato dalla Regione prospetti problematiche giuridiche delicate, che, pertanto, necessitano di essere analizzate attentamente nella sede propria del merito. Per quanto riguarda invece l’altro rilevante profilo del periculum in mora, il Consiglio di Stato osserva che il rilascio del titolo abilitativo all’ampliamento della discarica e il conseguente inizio delle relative attività, potrebbe produrre – in attesa della decisione di merito – un potenziale danno irreparabile per l’ambiente. Sulla base di tali considerazioni il Consiglio di Stato ha dunque sospeso l’esecutività della sentenza di primo grado. Si attende dunque l’udienza di merito – fissata per il quarto trimestre del 2016 – per avere un definitivo pronunciamento sulla questione.

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