“Rifiuti solidi urbani. Affidamento del servizio di gestione”
Alessandro Kiniger,
Ambiente & Sicurezza, New Business Media, 2017, n. 3, p. 111.
Nota a sentenza Tar Marche, sez. I, 29 novembre 2016, n. 672, pres. Filippi, est. Capitanio.
L’ente pubblico titolare del servizio di gestione dei fiuti solidi urbani nn assume la qualifica di intermediario posto che è tenuto ad affidare la gestione del servizio a soggetti privati. Nel momento in cui affida la gestione a un operatore privato, l’ente concedente non acquisisce la materiale disponibilità dei rifiuti, ma non per questo assume la qualifica di intermediario di rifiuti. L’art. 212, comma 5 del D.Lgs. n. 152/2006 prevede infatti l’iscrizione all’albo solo per le aziende speciali, i consorzi di comuni e le società di gestione dei servizi pubblici che realizzano servizi di gestione diretta dei rifiuti urbani prodotti nell’ambito territoriale di riferimento.
Per la versione integrale della Rivista clicca qui.