01.03.2017

“Volturazione del progetto di bonifica. Responsabilità”

Alessandro Kiniger,
Ambiente & Sicurezza, New Business Media, 2017, n. 3, p. 111.

Nota a sentenza Tar Veneto, sez. III, 7 dicembre 2016, n. 1342, pres. Settesoldi, est. Pizzi.

In sede di volturazione del progetto di bonifica, l’autorità competente non ha il potere di imporre unilateralmente alla società alienante, a prescindere da qualunque accordo negoziale concordato tra le parti, una responsabilità per fatto altrui, per eventuali inadempimenti agli obblighi di bonifica compiuti dalla società acquirente. Un siffatto potere non deriva né alla normativa ambientale di cui al D.Lgs. n. 152/2009, né dai generali principi civilistici che regolano la materia dell’assunzione della responsabilità.

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