Circolare ministeriale n. 431/2017 sul rinnovo dell’iscrizione all’Albo Nazionale dei Gestori Ambientali
La circolare dell’Albo Nazionale Gestori Ambientali n. 431/2017 fornisce dei chiarimenti in relazione al termine entro il quale le imprese iscritte nella categoria 2-bis (produttori iniziali di rifiuti pericolosi e non pericolosi che effettuano operazioni di raccolta e trasporto dei propri rifiuti) devono presentare la comunicazione di rinnovo dell’iscrizione. Considerato che l’art. 22 del d.m. 120/2014 prevede che la domanda di rinnovo debba essere presentata cinque mesi prima della scadenza dell’iscrizione, la circolare chiarisce che questo termine ha lo scopo di consentire all’amministrazione competente l’esecuzione dell’istruttoria per il rinnovo “senza che si crei una interruzione temporale tra l’iscrizione e il rinnovo dell’iscrizione”. Da ciò – prosegue la circolare – deriva che: 1) le domande di rinnovo possono essere accolte solo se presentate nell’arco temporale uguale o inferiore al termine di cinque mesi; 2) se la domanda viene presentata successivamente alla scadenza del richiamato termine, il rinnovo può essere effettuato oltre il termine di scadenza dell’iscrizione, ma in questo caso, tra la scadenza del termine e la notifica del provvedimento di rinnovo le attività non possono essere svolte.