23.05.2017

Reati ambientali e confisca senza condanna: la Cassazione dice di sì

Una recente sentenza della Corte di Cassazione (Sez. III, 4 maggio 2017, n. 16463) offre l’occasione per una riflessione in ordine alla nuova causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto, prevista dall’art. 131-bis c.p. ed applicabile anche alle contravvenzioni ambientali, ed alla confisca che consegue con la sentenza di condanna per alcuni reati. Nel caso considerato dalla Corte vi era stato il riconoscimento della responsabilità degli imputati per il trasporto non autorizzato di rifiuti non pericolosi, sanzionato dalla l. 210/2008 in quanto commesso in zona ad alto tasso di “emergenza rifiuti”. La concessione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto, tuttavia, non fa venire meno la prova del fatto storicamente avvenuto e degli altri elementi costitutivi del reato: in altre parole, verrebbe meno la sola punibilità del reato, già pienamente integrato in tutti i suoi presupposti. Coordinando tale ricostruzione con il nuovo art. 651-bis c.p.p., che prevede che la sentenza di non punibilità ai sensi dell’art. 131-bis c.p. abbia comunque efficacia di giudicato quanto alla sussistenza del fatto, alla sua illiceità penale ed alla riferibilità al reo, la Corte si sofferma sulla legittimità della confisca dell’automezzo. L’art. 6, co. 1-bis, del d. l. 172/2008 (poi convertito in l. 210/2008) prevede infatti la confisca dell’automezzo utilizzato per il trasporto di rifiuti in caso di condanna. La Corte, nonostante la sentenza fosse di assoluzione (ai sensi dell’art. 530 c.p.p. per la presenza di una causa di non punibilità), ha ritenuto la confisca applicabile. La comprovata sussistenza del fatto storico e la sua natura illecita hanno fatto sì che la Corte ritenesse legittima la ricorrenza degli effetti penali della condanna diversi dalla concreta applicazione della pena, confermando la confisca del veicolo utilizzato per il trasporto dei rifiuti.

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