Il “Decreto Concorrenza” integra la disciplina sulla dismissione degli impianti di distribuzione di carburanti
La legge n. 124/2017 recante “Legge annuale per il mercato e per la concorrenza” introduce nuove disposizioni in tema di dismissione degli impianti di distribuzione dei carburanti. In particolare, il comma 115 prevede che agli impianti di distribuzione dei carburanti che cessano definitivamente l’attività di vendita entro tre anni dalla data di entrata in vigore della legge (quindi entro il 29 agosto 2020) si applichino le procedure semplificate di dismissione di cui al successivo comma 117, salvi i casi in cui per le stesse aree esistano o vengano sottoscritti specifici accordi o atti della pubblica amministrazione in merito al loro ripristino. Il comma 117 prevede a sua volta che le attività di dismissione, finalizzate a prevenire l’insorgenza di pericoli nei riguardi della sicurezza, dell’ambiente e delle condizioni igienico-sanitarie, consistono (a) nello smantellamento delle attrezzature fuori terra, (b) nella rimozione dei fondami e degli eventuali prodotti residui presenti nei serbatoi, (c) nella messa in sicurezza delle strutture interrate e, ove si renda necessario a seguito dell’individuazione di una contaminazione, (d) nell’esecuzione di indagini ambientali in conformità al DM Ambiente 12 febbraio 2015, n. 31 (“Regolamento recante criteri semplificati per la caratterizzazione, messa in sicurezza e bonifica dei punti vendita carburanti, ai sensi dell’articolo 252, comma 4, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152”). In caso di riutilizzo dell’area, il comma 117 prevede invece che i titolari di impianti di distribuzione dei carburanti procedano alla rimozione delle strutture interrate e, in ogni caso, alla bonifica del sito in caso di contaminazione.