Emanate le linee guida ministeriali sulla gestione operativa degli stoccaggi negli impianti di gestione dei rifiuti e per la prevenzione dei rischi
Il Ministero dell’Ambiente, con circolare n. 0004064 del 15 marzo 2018 interviene sul tema del rischio incendio nell’ambito di impianti di stoccaggio di rifiuti, dettando alcune precauzioni da adottare per l’ubicazione e l’organizzazione delle unità, ma anche alcuni nuovi vincoli, ad esempio in merito ai tempi massimi di stoccaggio provvisorio dei quali non è del tutto chiara la base legale. In particolare, l’art. 4 della Circolare si occupa delle precauzioni da adottare all’innesco di un incendio nell’ambito di un impianto nonché le azioni preventive da adottare. Ferme le indicazioni di cui all’art. 4, l’art. 5 ricorda che spetta comunque all’autorità competente la valutazione delle prescrizioni più appropriate da inserire negli atti autorizzativi di competenza ed individua alcuni accorgimenti che le autorità competenti dovrebbero prendere in considerazione al momento del rilascio dell’autorizzazione. L’art. 6, infine, disciplina le modalità di gestione degli impianti prevedendo che, in fase di esercizio, la responsabilità della gestione operativa dell’impianto sia affidata a un direttore tecnico, opportunamente formato e che abbia superato le verifiche di idoneità previste dall’art. 13, comma 1, DM n. 120/2014. Tra le disposizioni che potrebbero generare maggiore dibattito, si cita la parte finale del sottopunto 6.1 che dettaglia tempistiche di stoccaggio dei rifiuti, disponendo che:
• i rifiuti non pericolosi sui quali viene operata la messa in riserva (R13) devono essere destinati a impianti di recupero di terzi entro massimo sei mesi dalla data di accettazione degli stessi nell’impianto;
• i rifiuti sui quali viene operato il deposito preliminare (D15) devono essere avviati alle successive operazioni di smaltimento entro massimo dodici mesi dalla data di accettazione degli stessi nell’impianto;
• i rifiuti in uscita dall’impianto, accompagnati dal formulario di identificazione, devono essere conferiti a soggetti autorizzati per il recupero o lo smaltimento finale, escludendo ulteriori passaggi a impianti di stoccaggio, se non strettamente collegati agli impianti di recupero o smaltimento (finali).
Per ogni approfondimento sul punto si rimanda all’articolo “Stoccaggio di rifiuti: le indicazioni sul rischio incendio” di Luciano Butti pubblicato in data 21 marzo 2018 su “Ambiente & Sicurezza Web” e reperibile al seguente link: https://www.ambientesicurezzaweb.it/stoccaggio-di-rifiuti-le-indicazioni-sul-rischio-incendio/ .