05.04.2018

Il deposito temporaneo di rifiuti in un luogo funzionalmente collegato a quello di produzione

Con la recente sentenza n. 4181/2018 la Cassazione penale si è pronunciata nuovamente in materia di deposito temporaneo di rifiuti, stabilendo che esso può essere realizzato nel luogo di produzione ovvero in un luogo a esso funzionalmente collegato. La Corte ha stabilito che in quest’ultimo caso è richiesta non soltanto la continuità dell’area utilizzata rispetto a quella di produzione dei rifiuti, ma anche la destinazione originaria della medesima in ragione dello strumento urbanistico e l’assenza di una sua autonoma e diversa utilizzazione. In considerazione della natura eccezionale e derogatoria del deposito temporaneo rispetto alla disciplina ordinaria, grava sul produttore dei rifiuti l’onere di provare la sussistenza delle condizioni, tutte concorrenti, fissate dall’art. 183, comma 1, lettera bb) d.lgs. n. 152/2006 per aversi un deposito cosiddetto controllato o temporaneo lecito.

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