02.01.2019

“Via: limiti al giudice amministrativo sulle valutazioni compiute dalla pubblica amministrazione”

Francesca Rigo,
Ambiente & Sicurezza, New Business Media, 2019, n. 1, p. 97.

Nota a sentenza TAR Lombardia, Brescia, sez. I, 20 novembre 2018, n. 1098, pres. Roberto Politi.
La valutazione di impatto ambientale (Via) non consiste in un mero giudizio tecnico, bensì è espressione di un ampio potere discrezionale della pubblica amministrazione non sindacabile dal giudice amministrativo se non qualora emergano profili di evidente erroneità o inattendibilità delle valutazioni tecniche svolte dall’ente ovvero si riscontri ictu oculi la sussistenza di macroscopici vizi di legittimità – quali la manifesta illogicità, il travisamento dei fatti, l’omessa o inadeguata istruttoria – delle valutazioni prettamente discrezionali poste alla baste della decisione finale assunta dalla pubblica amministrazione.

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