16.09.2014

Nuovi spunti sul comportamento abnorme del lavoratore

Nota a Cassazione Civile sez. III data 29/05/2014 (ud. 21/03/2014, dep. 29/05/2014) n. 12046.

Con la sentenza in esame la Corte ha confermato la sentenza di appello che, rovesciando il giudizio di primo grado, ha rigettato la domanda di risarcimento danno avanzata dai familiari di un operaio deceduto a causa di un infortunio sul lavoro.
La vittima veniva travolta e schiacciata da uno dei due pali che stava scaricando mediante l’autocarro munito di gru a lui affidato dalla società datrice di lavoro.
Il percorso argomentativo svolto dalla Corte si snoda sul piano dell’onere probatorio.
La vicenda processuale ha, infatti, consentito di accertare in capo alla vittima l’adozione di una condotta abnorme tale da porsi:
– come unica condizione determinante l’evento morte e tale da spezzare il nesso causale tra l’eventuale condotta omissiva del datore di lavoro e l’evento lesivo;
– come fattore idoneo ad esentare la società dal gravoso onere probatorio in ordine all’adozione di tutte le misure necessarie per tutelare l’integrità fisica (ed anche la personalità morale) dei prestatori di lavoro di cui all’art. 2087 c.c.
A giudizio della Corte l’abnormità del comportamento del dipendente è stato costruito correttamente su di una molteplicità di elementi concreti.
La disapplicazione ripetuta delle regole di ordinaria prudenza e delle direttive del datore di lavoro da parte di un soggetto con qualifica di caposquadra e, quindi, di soggetto tenuto a vigilare sulla sicurezza dei propri sottoposti nonché la pluriennale esperienza di servizio sono state considerate circostanze idonee a qualificare “il fatto” della vittima come una gratuita e ingiustificata assunzione di un rischio inutile e non come mera ripetuta imprudenza.

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