10.04.2015

Offerte economiche gare di appalto di lavoro: vanno specificati i costi per la sicurezza interni o aziendali

Nota a sentenza Consiglio di Stato, Ad. Plenaria, 25 febbraio 2015, n. 3.

L’offerta economica redatta dai partecipanti alla gare d’appalto di lavori, così come quelle di servizi e di forniture, deve indicare i costi interni per la sicurezza del lavoro, anche se non espressamente indicati nel bando, pena l’esclusione dell’offerta dalla procedura.

Anche per la partecipazione ad una gara di appalto di lavori, come per quelle di forniture o di servizi, nel redigere un’offerta economica, vanno specificati i costi per la sicurezza interni o aziendali (diversi dai costi relativi ai cd. rischi da interferenza).
Detti costi vanno indicati, a pena di esclusione, sebbene non espressamente indicati nella normativa di gara, in applicazione di una lettura sistematica e costituzionalmente orientata degli artt. 86 comma 3 bis, 87 comma 4 Codice dei Contratti Pubblici e art. 26 comma 6 d.lg. 81/2008.

L’adunanza plenaria è stata chiamata a pronunciarsi sull’interpretazione dell’art. 87 comma 4 Codice dei Contratti Pubblici per capire, nello specifico, se la previsione ivi contenuta si riferisca solo agli appalti di servizi e di forniture (espressamente menzionati) o debba essere estesa anche agli appalti di lavori.
Nella fattispecie, l’impresa ricorrente contestava l’esclusione da una gara di appalto di lavori determinata dalla mancanza, nella propria offerta economica, della indicazione dei costi relativi alla sicurezza prevista, secondo il primo giudice, dall’art. 87 comma 4 Codice dei Contratti Pubblici .
Il Consiglio di Stato, preliminarmente chiarendo la differenza tra costi interni o aziendali e costi da interferenza, nonché dando conto delle contrapposte correnti giurisprudenziali, risolve il quesito applicando una lettura sistematica e costituzionalmente orientata degli artt. 26 comma 6 d.lg. 81/2008 e 86 comma 3 bis e 87 comma 4 Codice dei Contratti Pubblici. Una loro lettura restrittiva, che escluda l’obbligo di indicare i costi per la sicurezza nelle offerte economiche per i soli appalti di lavori, apparirebbe, secondo i Giudici, illogica e non coerente con il contenuto degli artt. 86 comma 3 bis Codice dei Contratti Pubblici e 26 comma 6 d.lg. 81/2008 i quali impongono ai concorrenti di tutti gli appalti di indicare i costi per la sicurezza, la cui adeguatezza e congruità è oggetto di valutazione da parte della Stazione appaltante. Una diversa conclusione contrasterebbe con i principi costituzionali posti a tutela della salute e sicurezza dei lavoratori, che devono assumere rilevanza ancora più in ambito, con più ampio rischio, di “lavori”.
Derivando tale obbligo direttamente dalla legge, il Consiglio di Stato ha confermato poi come l’omessa indicazione dei costi di sicurezza interni nella offerta economica comporti, costituendo elemento essenziale della stessa, l’esclusione dalla gara implicando una incertezza assoluta sul contenuto dell’offerta, con impossibilità per la Stazione Appaltante di intervenire in sanatoria.

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