10.05.2015

Carenza di previa attività prevenzionale e informativa del datore di lavoro appaltatore

Nota a sentenza Cass. Pen, sez. IV, 15 aprile 2015, n. 15696.

Gli obblighi di prevenzione e protezione, in caso di appalto o di distacco, sussistono sia in capo al committente/distaccatario sia in capo all’appaltatore/distaccante, che deve comunque garantire la formazione e l’informazione del proprio lavoratore sui rischi delle mansioni affidate e la sicurezza del luogo di lavoro dove il proprio dipendente sarà chiamato a svolgere le mansioni.

La Suprema Corte ha confermato la responsabilità per il reato di omicidio colposo ex art. 589 c.p., commesso in violazione della normativa antinfortunistica, in capo al datore di lavoro appaltatore che non aveva preventivamente e adeguatamente informato il lavoratore sui rischi specifici e senza collaborare nell’attuazione delle misure di prevenzione connessa alla attività, aggiuntiva rispetto a quelle oggetto di appalto, e alla quale è conseguito l’infortunio.

Con la sentenza in commento la Suprema Corte di Cassazione Penale, pronunciandosi sul tema della responsabilità conseguente a un infortunio mortale, ha ribadito, in applicazione dell’art. 26 d.lg. 81/2008 nonché richiamando la disciplina in tema di distacco, il principio per cui la responsabilità del committente non esclude, di per sé, quella del datore di lavoro appaltatore che non abbia informato i propri lavoratori sui rischi specifici del luogo di lavoro e non abbia collaborato (con il committente) nella attuazione delle misure di prevenzione.
Nella fattispecie, il lavoratore nell’effettuare un’operazione di “rabbocco” di olio di un motoriduttore in posizione di precario equilibrio, cadeva riportando lesioni mortali. La Corte individua in capo al datore di lavoro appaltatore la responsabilità per aver consentito al proprio dipendente di svolgere la propria attività presso il committente senza avere proceduto ad una preventiva e adeguata valutazione dei rischi connessi a tale attività, risultando anzi che egli neppure si curava di conoscere in anticipo le mansioni che i propri dipendenti erano chiamati a svolgere presso la sede dell’altra società. Si tratta, in sostanza, del principio, più volte affermato, per cui il committente non è il solo soggetto obbligato (e per questo responsabile), ex art. 26 d.lg. 81/2008, a fornire informazioni sui rischi presenti sul luogo di lavoro e a procedere alla loro valutazione e gestione, ma è responsabilità anche dell’appaltatore garantire la sicurezza di quello che, in più occasioni, è stato definito “teatro lavorativo” nel quale egli consente ai suoi dipendenti di operare.
La discrezionalità del lavoratore in ordine alle modalità con cui effettuare le mansioni affidategli (invocata dalla difesa) avrebbe invece, secondo la Corte, il solo effetto di rafforzare la mancanza di una preventiva attività informativa che, lasciando ampio margine alla libera iniziativa del lavoratore, ne aumenta i profili di rischio. Analogamente, non si può attribuire rilievo al cd. “principio dell’affidamento” e cioè alla convinzione che il committente opererà secondo le normali regole di prudenza, ciò tanto meno ove il soggetto che lo invoca abbia violato gli obblighi posti direttamente a suo carico.
Interessante, infine, il richiamo che la Corte opera alla disciplina sul distacco, ribadendo che analoga reciprocità di obblighi e garanzie sussiste in capo al distaccante e al distaccatario, restando in capo al primo l’obbligo di informare preventivamente il lavoratore sui rischi tipici connessi alle mansioni che lo stesso sarà chiamato a svolgere.

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