21.09.2015

Modifiche al campo di applicazione del Titolo IV del decreto 81/2008

Con l’entrata in vigore, lo scorso 18 agosto, della c.d. “Legge Europea 2014” (Legge n. 115/2015) è stata modificata, per adeguare la normativa italiana ai rilievi mossi dalla Commissione Europea, la lettera g-bis) del comma 2 dell’articolo 88 del D.Lgs. 81/2008.
La precedente formulazione della norma:
Art. 88, comma 2: “Le disposizioni del presente capo non si applicano:
g bis) ai lavori relativi a impianti elettrici, reti informatiche, gas, acqua, condizionamento e riscaldamento, nonché ai piccoli lavori la cui durata presunta non è superiore a dieci uomini-giorno, finalizzati alla realizzazione o alla manutenzione delle infrastrutture per servizi, che non espongano i lavoratori ai rischi di cui all’allegato XI
L’attuale formulazione della norma:
Art. 88, comma 2: “Le disposizioni del presente capo non si applicano:
g bis) ai lavori relativi a impianti elettrici, reti informatiche, gas, acqua, condizionamento e riscaldamento che non comportino lavori edili o di ingegneria civile di cui all’allegato X
[ovvero ndr lavori di costruzione, manutenzione, riparazione, demolizione, conservazione, risanamento, ristrutturazione o equipaggiamento, la trasformazione, il rinnovamento o lo smantellamento di opere fisse, permanenti o temporanee, in muratura, in cemento armato, in metallo, in legno o in altri materiali, comprese le parti strutturali delle linee elettriche e le parti strutturali degli impianti elettrici, le opere stradali, ferroviarie, idrauliche, marittime, idroelettriche e, solo per la parte che comporta lavori edili o di ingegneria civile, le opere di bonifica, di sistemazione forestale e di sterro].

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