24.02.2016

La modifica unilaterale dell’orario di lavoro in presenza di esigenze organizzative dell’impresa

Nota a sentenza Tribunale di Verona, sez. lav., n. 768/2015 del 21.12.2015.

La sezione lavoro del Tribunale di Verona si pronuncia in tema di limiti all’esercizio dello ius variandi da parte del Datore di Lavoro. Un dipendente full time, con mansioni di manutentore, lamentava l’illegittima modifica dei turni di lavoro derivante dalla assegnazione a diverso impianto la cui manutenzione avveniva “a giornata”. Chiedeva quindi il risarcimento del danno patrimoniale per la perdita delle indennità previste per il lavoro su turni (notturni e festivi).

Il Giudice ha rigettato il ricorso in quanto «in tema di orario di lavoro, i limiti allo ius variandi dell’imprenditore nei contratti di lavoro part time nei quali la programmabilità del tempo libero, eventualmente in funzione dello svolgimento di un’ulteriore attività lavorativa assume carattere essenziale che giustifica l’immodificabilità dell’orario da parte datoriale non sono estensibili al contratto di lavoro a tempo pieno, nel quale un’eguale tutela del tempo libero del lavoratore si tradurrebbe nella negazione del diritto dell’imprenditore di organizzare l’attività lavorativa. Deve ritenersi pertanto che, nel rapporto di lavoro full time, il datore di lavoro nell’esercizio dei poteri organizzativi riconosciutigli dagli artt. 2086, 2094 e 2104 c.c. può modificare, per esigenze dell’impresa, le modalità di esecuzione della prestazione lavorativa dei dipendenti anche per quanto concerne la distribuzione del lavoro nell’arco della giornata, ancorché con un provvedimento unilaterale espressione dello ius variandi e del potere di organizzazione dell’impresa di cui all’art. 41 della Costituzione. Appare pertanto evidente come in quegli anni … fosse in atto una riorganizzazione aziendale che aveva riguardato l’intero settore della produzione. Detta situazione non poteva non influire anche sull’articolazione della collocazione oraria del ricorrente».

Interessante anche la conferma di un ulteriore principio giuridico in tema di indennità per lavoro notturno, di cui incidentalmente si legge nella pronuncia «né la domanda può trovare accoglimento per il fatto che in tal modo … non ha più potuto effettuare il turno della notte maggiormente remunerativo. Come è stato esattamente osservato, non rileva il fatto che, nel turno di notte, maggiore sia la retribuzione, tenuto conto del fatto che il più elevato ammontare dell’emolumento è collegato, per chi svolga il turno notturno, alla maggiore gravosità della condizione di impiego e, tuttavia, correttamente e legittimamente, tali maggiorazioni vengono meno ove tale gravosità sia attenuata, con il trasferimento a un reparto dove sia in vigore l’orario diurno».

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