13.04.2016

Denunce telematiche infortuni dal 22.3.2016: i chiarimenti dall’INAIL

Con la Circolare n. 10 del 21 marzo 2016 l’INAIL interviene fornendo chiarimenti sulle modifiche introdotte dal d.lgs. 151/2015, n.151 agli articoli 53, 54, 56, 139, 238, 251 d.p.r. 1124/1965.
Il datore di lavoro, fermo l’obbligo di trasmettere (entro due giorni, o cinque in caso di malattia professionale) la denuncia dell’evento che dovrà avvenire in modalità telematica, è esonerato dall’obbligo della trasmissione del certificato medico al quale deve provvedere il medico certificatore che presta la prima assistenza; il datore di lavoro dovrà indicare, nella denuncia, solo i riferimenti del certificato medico (numero identificativo e data di rilascio) che, dal 22 marzo 2016, sono resi disponibili dall’INAIL in una apposita sezione del portale dell’Istituto accessibile al datore di lavoro munito delle relative credenziali (la ricerca del certificato avviene digitando il codice fiscale del lavoratore, il numero identificativo del certificato medico e la data di emissione dello stesso).
Utili poi le indicazioni che l’INAIL fornisce in ordine alla risoluzione dei più comuni e possibili problemi in fase di prima applicazione (in caso, per esempio, di impossibilità oggettiva del datore di lavoro di indicare il numero identificativo del certificato medico, nella denuncia deve essere indicato un codice fittizio di dodici caratteri alfanumerici che permetterà comunque l’invio della denuncia). E’ espressamente previsto che l’eventuale difformità dei dati inseriti rispetto a quelli processati dai sistemi dell’Istituto, non rappresenterà motivo di rigetto delle denuncia e/o di applicazione della sanzione amministrativa.
Viene meno invece l’obbligo di trasmissione all’autorità di pubblica sicurezza delle informazioni relative alle denunce di infortunio cui provvede, per gli infortuni mortali o con prognosi superiore – oggi – a trenta giorni, l’INAIL mettendo a disposizione delle autorità i dati relativi alle denunce, mediante la cooperazione applicativa di cui all’art. 72, comma 1, lettera e), del d.lgs. n. 82 del 2005 (fino al completamento degli applicativi informatici l’Istituto vi provvederà tramite PEC).

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