13.07.2016

“Anche il lavoratore è responsabile della propria incolumità personale”

Marina Zalin,
Giuseppe Scozzari,
Ambiente & Sicurezza, New Business Media, 2016, n. 13, p. 50.

La corte di cassazione indica i limiti della responsabilità del datore di lavoro in caso di comportamento gravemente imprudente del lavoratore. E delinea un nuovo approccio alla gestione della sicurezza sul lavoro: da un modello iperprotettivo si deve passare a un modello collaborativo in cui gli obblighi sono ripartiti tra i vari soggetti, ivi compresi gli stessi lavoratori. Pertanto il datore di lavoro non ha più un obbligo di vigilanza assoluta rispetto a lavoratore. Una volta, infatti, che l’imprenditore abbia adempiuto a tutte le obbligazioni tipiche della propria posizione di garanzia (valutando correttamente l’area di rischio in cui il lavoratore opera), non risponderà dell’evento derivante da una condotta imprevedibilmente colposa del lavoratore.

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