23.05.2017

Per la Cassazione l’attività del RSPP deve essere realizzata nel rispetto del sapere scientifico e tecnologico

Nella sentenza n. 3313 del 23.01.2017 la Corte di Cassazione penale ribadisce il tema dell’autonomia, e delle connesse responsabilità, del RSPP, sottolineando come questi debba svolgere le sue funzioni “nel rispetto del sapere scientifico e tecnologico” che deve orientare l’attività di individuazione dei fattori di rischio. Viene quindi sottolineato il fondamentale ruolo dei componenti il Servizio di Prevenzione, che rappresentano un anello fondamentale della complessa procedura che sfocia nelle scelte sulla sicurezza operate dal datore di lavoro. Confermando principi già enunciati – tra le altre – dalle Sezioni Unite nella “sentenza Thyssenkrupp“, la Corte evidenzia come «il responsabile del servizio di prevenzione e protezione, pur svolgendo all’interno della struttura aziendale un ruolo non gestionale ma di consulenza, ha l’obbligo giuridico di adempiere diligentemente l’incarico affidatogli e di collaborare con il datore di lavoro, individuando i rischi connessi all’attività lavorativa e fornendo le opportune indicazioni tecniche per risolverli, all’occorrenza disincentivando eventuali soluzioni economicamente più convenienti ma rischiose per la sicurezza dei lavoratori, con la conseguenza che, in relazione a tale suo compito, può essere chiamato a rispondere, quale garante, degli eventi che si verifichino per effetto della violazione dei suoi doveri».

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