23.05.2017

La Cassazione penale interviene sulla posizione di garanzia dei componenti del C.d.a. in caso di infortunio sul lavoro

La Suprema Corte, con la sentenza n. 1322 del 12.01.2017, fornisce una visione più mitigata e garantista della posizione di garanzia dei componenti del C.d.a. in caso di infortunio sul lavoro che sia connesso all’erronea verifica e progettazione di una macchina acquistata e resa operativa prima che il consigliere in questione fosse entrato a fare parte del C.d.a. La Corte d’Appello di Venezia aveva ritenuto comunque sussistere una responsabilità a carico del componente del C.d.a., sebbene questi avesse fatto ingresso in consiglio solo in epoca successiva alla progettazione ed immissione in commercio della macchina che aveva causato l’incidente, sul presupposto che, a prescindere dal dato temporale, sussista comunque in capo al membro del C.d.a. un generale obbligo di vigilanza e un dovere di intervenire nel caso in cui ve ne sia la necessità. Diversamente da quanto affermato dal Giudice di secondo grado, la Suprema Corte ha ritenuto invece che è «assolutamente generica ed apodittica l’affermazione della Corte secondo la quale il G.E. avrebbe comunque dovuto vigilare sul rispetto delle norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro, poiché ciò che gli si contesta – come già evidenziato – è un’errata progettazione della macchina, la verifica di tale progettazione affidata al medesimo tecnico progettista ed un collaudo meramente statico della stessa, operazioni che i giudici di merito non hanno puntualmente dimostrato che siano avvenute quando era stata già assunta dal ricorrente la posizione di garanzia».

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