Interpello 14 febbraio 2018, n. 1: l’appaltatore che svolge attività presso i luoghi di lavoro dei commitenti non può limitarsi a recepire le misure per la gestione delle emergenze previste dal committente
Con l’Interpello n. 1/2018, la Commissione per gli interpelli in materia di salute e sicurezza sul lavoro, si è espressa in ordine all’adempimento degli obblighi in tema di gestione delle emergenze da parte di datori di lavoro che svolgono la propria attività esclusivamente presso terzi. Il quesito era stato proposto da una società che, erogando servizi a soggetti committenti e non trovandosi quindi nella disponibilità giuridica dei luoghi di lavoro, aveva chiesto alla Commissione (1) se l’obbligo di cui all’art.18, comma 1, lettera b), del D.lgs. 81/2008 potesse ritenersi assolto attraverso la sola presa d’atto che il Datore di lavoro committente aveva predisposto un Piano delle Emergenze che coinvolgesse anche eventuali lavoratori di ditte terze; 2) se le squadre di emergenza e primo soccorso da questi designate potessero considerarsi sufficienti per tutelare anche gli appaltatori e (3) se una simile presa d’atto potesse avvenire nell’ambito dell’attività di cooperazione e coordinamento di cui all’art. 26 del T.U. La riposta della Commissione appare essere negativa prevedendosi, invece, una partecipazione diretta anche dell’appaltatore. La gestione delle emergenze, secondo la Commissione, dovrebbe, infatti, essere considerata come “un processo di cui tutti i datori di lavoro, committenti, appaltatori e subappaltatori, sono compartecipi, fermo restando il ruolo di promotore del committente e l’obbligo per l’appaltatore di attenersi alle procedure operative conseguenti alla predetta cooperazione”.