Esenzioni dall’iscrizione al Raee per le imprese che svolgono attività di ricondizionamento di Aee

Con parere del 29 luglio 2025, Il Comitato di Vigilanza e controllo Raee-Rpa del MASE ha risposto ad una richiesta di chiarimento sul campo di applicazione della nozione di produttore di cui all’art. 4, co. 1, lett. g) del d.lgs. n. 49/2014.

In particolare, il Comitato ha puntualizzando che le imprese che si occupano del ricondizionamento di Apparecchiature elettriche ed elettroniche (Aee) per l’esportazione non sono mai qualificabili come “produttore” e, pertanto, non sono soggette ai relativi obblighi, tra cui quello di iscriversi al Registro nazionale degli operatori tenuti al finanziamento dei sistemi di gestione dei Raee.

La definizione di produttore, infatti, fa riferimento a chi svolge attività per la commercializzazione di Aee sul mercato nazionale.

Il Comitato ha inoltre specificato che tale esclusione si applica anche nel caso in cui il soggetto svolga un’attività di ricondizionamento di Aee già presenti sul territorio che sia limitata alla riparazione o all’adeguamento tecnologico degli stessi.

Al contrario, rientrano nella qualifica di produttore i soggetti che svolgono un’attività di ricondizionamento da cui derivano Aee nuove, con caratteristiche e/o funzioni diverse da quelle dell’apparecchiatura originaria. In questo caso, quindi, l’esenzione dal rispetto degli obblighi del produttore non trova applicazione.