Il sindaco di un comune veneto dispone con ordinanza contingibile e urgente la sospensione della sperimentazione e attivazione di impianti per la telefonia mobile con tecnologia 5G sul territorio comunale, fino a che non verranno fornite garanzie sulla tutela della salute da parte degli enti competenti.
L’ordinanza viene impugnata da una società di telecomunicazioni, aggiudicataria del diritto d’uso esclusivo a livello nazionale per l’utilizzo della tecnologia 5G, nel rispetto dei limiti di esposizione fissati dalla legge nazionale n. 36/2001.
Il TAR Veneto, con sentenza n. 1940 del 22.07.2024, accoglie il ricorso e annulla l’ordinanza, osservando che:
1. non spetta ai Comuni valutare il rischio all’esposizione derivante dagli impianti di telecomunicazioni;
2. le ordinanze contingibili e urgenti devono avere efficacia limitata nel tempo e indicare le ragioni di imprevedibilità e urgenza in relazione a situazioni eccezionali, non fronteggiabili con i mezzi ordinari;
3. l’ordinanza in questione non indica il pericolo, accertato ed effettivo, grave ed attuale, per l’incolumità pubblica, che ne giustifichi l’adozione e si basa sulla generica e non motivata applicazione del principio di precauzione.
In allegato, il testo della sentenza.