Con la sentenza n. 6135 del 9 luglio 2024, il Consiglio di Stato, in riforma di una pronuncia del TAR Lazio, ha accolto il ricorso proposto da una società destinataria di un’ordinanza ex art. 192 d.lgs. 152/2006 con cui le era stato ingiunto lo smaltimento di seicento traversine ferroviarie, classificate come rifiuti pericolosi e oggetto di contestazione penale per il reato di deposito incontrollato.
La ricorrente ha rappresentato che le traversine non costituivano rifiuti, bensì materiali recuperati, in conformità con il titolo autorizzativo, nel rispetto di tutti i criteri previsti dall’art. 184 ter d.lgs. 152/2006.
Il Consiglio di Stato ha accolto le censure della ricorrente, osservando:
– in primo luogo, in conformità con la giurisprudenza europea, che anche un rifiuto pericoloso può cessare di essere tale, se un’operazione di recupero consente di renderlo riutilizzabile senza mettere in pericolo la salute umana e senza nuocere all’ambiente e se non emerge che il detentore abbia l’intenzione o l’obbligo di disfarsene;
– in secondo luogo, che l’istruttoria si era basata esclusivamente sulle indagini penali senza considerare i fondati argomenti di merito dedotti dalla ricorrente.
In allegato, il testo della sentenza.